Art. 3.
(Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo).

      1. Il servizio pubblico radiotelevisivo si caratterizza per una programmazione improntata agli interessi e ai valori della collettività, basata sui princìpi fondamentali di cui all'articolo 1. In particolare, esso provvede:

          a) alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo ed educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per le minoranze linguistiche e per la valorizzazione delle produzioni audiovisive nazionali ed europee;

          b) all'estensione alla collettività dei vantaggi dell'evoluzione tecnologica, anche al fine di eliminare o prevenire disparità fra cittadini appartenenti a diverse fasce sociali o zone geografiche, realizzando contenuti audiovisivi digitali innovativi e che tengano conto delle diverse modalità di fruizione e di comunicazione rese possibili dalle nuove tecnologie, anche allo scopo di sviluppare nei cittadini, attraverso una ampia diffusione dell'interattività, l'abitudine a una scelta individuale dei contenuti e a una più attiva partecipazione al mondo della comunicazione dell'informazione;

          c) alla promozione dello sviluppo della fruizione e della comunicazione dei contenuti digitali di cui alla lettera b) su tutte le reti di comunicazione elettronica, al fine di assicurarne la più ampia accessibilità;

 

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          d) allo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione e diffusione esclusivamente nei limiti di quanto previsto nel contratto di servizio nazionale.

      2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla società Rai-Radiotelevisione italiana Spa, la quale, nella forma di holding, partecipa, tra l'altro:

          a) a una o più società che gestiscono reti radiotelevisive in tecnica analogica, sino alla data di completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, e che successivamente forniscono almeno due programmi diffusi o trasmessi in tecnica digitale in ambito nazionale liberamente accessibili agli utenti mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica e senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli relativi al canone di abbonamento. Tali canali o programmi possono raccogliere proventi pubblicitari nei limiti del 40 per cento del totale ricavato dal canone, fermo restando un limite di affollamento orario pari al 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione e al 5 per cento di ogni ora. Le società di cui al presente comma per le attività in esso indicate sono destinatarie dell'intero importo del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo;

          b) a una o più società che gestiscono, nei limiti previsti dalla normativa sul divieto di posizioni lesive del pluralismo di cui all'articolo 4, nonché della normativa vigente per la radiodiffusione televisiva privata relativa agli indici di affollamento pubblicitario, attività radiotelevisive multimediali e di telecomunicazioni anche in ambito internazionale. Le società di cui alla presente lettera gestiscono inoltre la commercializzazione delle produzioni audiovisive della società concessionaria del servizio pubblico, ivi inclusi i nuovi prodotti o servizi anche multimediali e interattivi, nonché gli archivi della società di cui alla lettera a).

      3. La società concessionaria, previo parere obbligatorio del Consiglio, definisce

 

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un piano per favorire le sinergie tra le diverse attività del servizio pubblico, per la ripartizione delle risorse umane e per l'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture trasmissive. Il piano deve prevedere fra l'altro la destinazione di adeguate risorse economiche alla ricerca, alla sperimentazione tecnologica e di prodotto e alla produzione audiovisiva, nonché l'impegno della società concessionaria in attività di formazione e di istruzione ai diversi livelli scolastici, universitari e post-universitari.
      4. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto da cinque membri, nominati mediante deliberazione del Consiglio per le comunicazioni audiovisive ai sensi dell'articolo 2, comma 8. Il consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi membri, elegge al suo interno il presidente e nomina il direttore generale, mediante procedura di selezione attuata secondo criteri di pubblicità, obiettività e non discriminazione, predisponendo un disciplinare che tenga conto dell'indipendenza, delle competenze e dell'esperienza, a livello manageriale, nel settore delle comunicazioni. Annualmente, il consiglio di amministrazione presenta al Consiglio per le comunicazioni audiovisive una relazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico della concessionaria.